Il commercio dell’oro da investimento rientra, come stabilito dall’art.10 del DPR 633/1972, nel regime di applicazione dell’esenzione dall’IVA. Conseguenza di ciò è il fatto che le compravendite che riguardano, appunto, l’oro da investimento non sono soggette a tassazione IVA.
Oggi l’acquisto e la vendita di oro da investimento, essendo stato ormai abolito il monopolio dell’Ufficio Italiano dei Cambi con apposita legge 7/2000, riguarda anche privati cittadini che nell’attuale situazione guardano con grande interesse il mercato dell’oro, essendo quest’ultimo un vero “bene rifugio” non influenzato direttamente dall’andamento dei mercati e, quindi, per molte ragioni un investimento sicuro.
Ai fini della tassazione IVA e, soprattutto, dell’individuazione dei beni esenti dall’imposta, per quanto riguarda l’oro esistono delle specifiche direttive, dette appunto direttive IVA, il cui scopo è quello di identificare in maniera univoca cosa s’intenda per oro da investimento. Questo perché solo l’oro da investimento può usufruire dell’esenzione.
Essenzialmente si tratta dei lingotti d’oro o delle placchette dello stesso prezioso metallo, purché di purezza pari o superiore a 995 millesimi.
Ma anche le monete d’oro, se coniate dopo il 1800 e con purezza pari o superiore a 900 millesimi, sono considerate oro da investimento.
La Commissione UE predispone, allo scopo, un’apposita lista delle monete d’oro che possono essere considerate nella loro qualità di oro da investimento e che, di conseguenza, possono beneficiare dell’esenzione IVA per la loro commercializzazione. Nel novembre 2015 è stato ufficializzato l’elenco, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, valido per l’anno 2016.
Gli Stati membri dell’Unione, al fine di concorrere alla redazione dell’elenco, offrono le opportune, e specifiche, indicazioni al riguardo ed hanno naturalmente un potere di proposta circa le monete da includere nella lista, visto che queste ultime devono avere, o anche solo aver avuto, corso legale nel paese di riferimento.
Queste monete, inoltre, per esser considerate oro da investimento non soggetto a tassazione IVA, devono essere normalmente vendute ad un prezzo che non risulti essere superiore di oltre l’80% del valore riferito all’oro che contengono. Questa limitazione ha una sua ragion d’essere abbastanza ovvia che è quella di distinguere le monete intese come oro da investimento da quelle dal valore numismatico.
D’altro canto, anche gli altri elementi distintivi delle monete d’oro da investimento, cioè quelli già citati relativi alla purezza ed alla data del conio, ribadiscono la centralità del valore dell’oro presente all’interno delle monete e quella del loro corso legale, attuale oppure avuto in passato, a discapito degli altri motivi d’interesse (storico, numismatico, e così via) ai fini dell’agevolazione fiscale.
In Italia sono considerate monete d’oro da investimento che possono essere commercializzate in regime di esenzione IVA, e che quindi sono comprese nell’elenco predisposto dalla Commissione UE, le monete da 20 e da 50 euro, oltre che quelle da 5, 10, 20, 40, 80 e 100 lire.
Le monete d’oro in Euro sono state coniate nel nostro paese soprattutto per occasioni commemorative, come ad esempio quelle da 50 euro per l’evento sportivo delle Olimpiadi di Torino del 2006.
A partire dal 2003 si sono succedute diverse monete d’oro dal valore nominale da 50 euro e, a parte quella già citata per l’Olimpiade del 2006, tutte le altre erano incentrate su 2 temi, o serie: l’Europa nelle Arti e la Fauna nell’Arte.
Invece, le monete d’oro da 20 euro sono state coniate per l’occasione dei mondiali di calcio del 2006 (che si sono disputati in Germania e che hanno visto trionfare la nazionale italiana) e per la serie Flora nell’Arte, oltre che per quella già citata Europa delle Arti e per l’evento olimpico del capoluogo piemontese.
Il panorama delle monete d’oro in lire italiane, invece, è decisamente più complesso d’oro essendo più ampio l’arco temporale del conio.
Come monete d’oro da investimento quelle in lire stuzzicano maggiormente la fantasia dei collezionisti in quanto è possibile imbattersi in pezzi estremamente rari e ricercati, quali possono essere le famose 50 lire Vittorio Emanuele II Regno d’Italia del 1864. Tuttavia, com’è facile capire, in questi casi si tratta di monete dal valore alto, o molto alto, per le quali non è possibile beneficiare del regime dell’esenzione dell’IVA.
Le condizioni per la loro commercializzazione in tale regime si realizzano infatti solo alla presenza dei fattori distintivi già citati: purezza non inferiore ai 900 millesimi, conio non più antico del 1800 e prezzo non superiore dell’80% rispetto al valore dell’oro contenuto nelle stesse monete.